Studio AntoliniDottore Commercialista

Osservatorio fiscale › Accertamento e riscossione › Debiti tributari del defunto: chi rinuncia all’eredità non ne risponde, se la rinuncia è valida
Accertamento e riscossione

Debiti tributari del defunto: chi rinuncia all’eredità non ne risponde, se la rinuncia è valida

Delle imposte del de cuius rispondono solo gli eredi che hanno accettato, e spetta all’Amministrazione provare l’accettazione. Tre ordinanze del 2026 della Sezione tributaria della Cassazione confermano gli effetti retroattivi della rinuncia, escludono la revoca tacita e negano alla dichiarazione di successione il valore di accettazione.

16 ottobre 2026A cura dello Studio AntoliniLettura 7 min

Il chiamato che rinuncia all’eredità nelle forme dell’art. 519 c.c. non risponde delle imposte del defunto, perché si considera come se non fosse mai stato chiamato (art. 521 c.c.). Rispondono soltanto gli eredi che hanno accettato, e spetta all’Amministrazione finanziaria provare l’accettazione. Conta però solo la rinuncia valida, non preceduta da atti di accettazione né seguita da sottrazione di beni ereditari (art. 527 c.c.).

Chi risponde delle imposte

Per l’art. 65, comma 1, d.P.R. 600/1973 gli eredi rispondono in solido delle obbligazioni tributarie il cui presupposto si è verificato prima della morte. L’Agenzia può chiedere l’intero a un solo erede, che ripete poi dagli altri la loro parte (artt. 752 e 754, comma 1, secondo periodo, c.c.).

Passano agli eredi imposta e interessi, non le sanzioni, neppure se definitive o rateizzate (art. 8 d.lgs. 472/1997; circ. n. 29/E del 7 agosto 2015); restano dovute quelle proprie degli eredi che non pagano le rate scadute dopo la morte.

L’erede con beneficio d’inventario non risponde, neppure verso l’Erario, oltre il valore dei beni ricevuti (art. 490, n. 2, c.c.). Per l’imposta di successione il coerede beneficiato risponde nel limite della propria quota; finché l’eredità non è accettata rispondono anche i chiamati, nel limite dei beni ereditari posseduti (art. 36, commi 2 e 3, d.lgs. 346/1990).

La prova della qualità di erede

Per l’ordinanza n. 17703 del 3 giugno 2026 l’accettazione è elemento costitutivo della pretesa verso il successore: non bastano né la chiamata né la dichiarazione di successione, atto meramente fiscale che grava sui chiamati (art. 28, comma 2, d.lgs. 346/1990). La Corte ha cassato con rinvio la sentenza che desumeva la qualità di erede dalla dichiarazione dei redditi presentata dal coniuge per il defunto. Un precedente richiamato dalla Corte ritiene però assolto l’onere con gli atti dello stato civile; in giudizio conviene produrre la rinuncia, non solo negare l’accettazione.

Forma, effetti e revoca della rinuncia

La rinuncia si fa, a pena di nullità, con dichiarazione ricevuta da un notaio o dal cancelliere del tribunale del circondario in cui si è aperta la successione e inserita nel registro delle successioni (art. 519 c.c.). Per l’ordinanza n. 6803 del 21 marzo 2026 non basta una scrittura privata autenticata.

Al figlio che rinuncia subentrano per rappresentazione i suoi discendenti (artt. 467 e 468 c.c.). In loro mancanza, nella successione legittima la quota va a chi avrebbe concorso con il rinunciante o, se questi era il solo chiamato, a chi sarebbe stato chiamato al suo posto (art. 522 c.c.); per quella testamentaria vale l’art. 523 c.c. Per i chiamati minorenni rinunciano i genitori, previa autorizzazione del giudice tutelare (art. 320 c.c.), e l’accettazione è ammessa solo con beneficio d’inventario (art. 471 c.c.).

L’ordinanza n. 24651 del 14 agosto 2026, sul preavviso di ipoteca notificato al figlio rinunciante per i debiti della madre, ha ribadito che questi non risponde neppure dell’avviso notificato dopo l’apertura della successione e divenuto definitivo. Notificargli atti interruttivi nel decennio sarebbe inutile: la rinuncia può intervenire anche dopo, a conferma della mancata accettazione. La tesi del possesso dei beni, in quanto nuova, non è stata esaminata.

L’art. 525 c.c. consente al rinunciante di accettare finché il diritto non è prescritto (dieci anni, art. 480 c.c.) e nessun altro chiamato ha acquistato l’eredità. Per l’ordinanza n. 6803/2026, in linea con la giurisprudenza civile, la forma solenne della rinuncia esclude una revoca tacita per fatti concludenti. A nostro avviso chi torna sui propri passi deve quindi accettare in forma espressa (art. 475 c.c.).

Ogni interessato, Fisco compreso, può far fissare dal giudice un termine, scaduto il quale il chiamato perde il diritto di accettare (art. 481 c.c.; art. 36, comma 4, d.lgs. 346/1990).

Quando la rinuncia non protegge

Prima della rinuncia l’accettazione può essere tacita, quando il chiamato compie un atto che presuppone la volontà di accettare e che potrebbe compiere solo come erede (art. 476 c.c.). Sono consentiti gli atti conservativi, di vigilanza e di amministrazione temporanea (art. 460 c.c.). A nostro avviso chi incassa crediti del defunto, preleva dal suo conto o vende beni ereditari rischia la contestazione di accettazione tacita.

Il chiamato che possiede a qualsiasi titolo beni ereditari (secondo l’interpretazione corrente basta continuare ad abitare nella casa del defunto) entro tre mesi dall’apertura della successione o dalla notizia deve rinunciare o fare l’inventario, salvo proroga del giudice, e poi deliberare entro quaranta giorni; altrimenti è per legge erede puro e semplice (art. 485 c.c.) e una rinuncia successiva non gli giova. Neppure la rinuncia valida salva chi sottrae o nasconde beni ereditari (art. 527 c.c.).

Dichiarazioni, termini e notifiche

Per gli eredi, cui spetta la dichiarazione dei redditi del defunto, i termini pendenti alla morte o scadenti entro quattro mesi, compresi quelli per la dichiarazione e per il ricorso, sono prorogati di sei mesi (art. 65). Se gli eredi non comunicano all’ufficio generalità e domicilio fiscale, gli atti intestati al defunto possono essere notificati agli eredi impersonalmente e collettivamente nel suo ultimo domicilio, con effetto verso chi non vi abbia provveduto almeno trenta giorni prima. Se la cartella del padre arriva così ai figli rinuncianti, a nostro avviso va impugnata entro sessanta giorni: la proroga vale solo per gli eredi.

L’art. 65 d.P.R. 600/1973, l’art. 8 d.lgs. 472/1997, gli artt. 28 e 36 d.lgs. 346/1990 (testo del d.lgs. 139/2024) e il d.lgs. 546/1992 valgono fino al 31 dicembre 2026. Dal 2027 li abrogano i testi unici d.lgs. 141/2026, 173/2024, 123/2025 e 175/2024, gli ultimi tre con decorrenza differita dal d.l. 200/2025, convertito dalla l. 26/2026.

In pratica

  • Chi non intende accettare rinuncia davanti a un notaio o al cancelliere prima di qualsiasi atto da erede, entro tre mesi se possiede beni ereditari; la scelta va valutata anche per i discendenti.
  • Comunica la rinuncia all’ufficio con copia autentica: prima della scadenza del termine per la dichiarazione di successione è esonerato dalla dichiarazione (art. 28, comma 5, d.lgs. 346/1990). Se la dichiarazione è già stata presentata, la rinuncia, che muta la devoluzione, va fatta risultare con la dichiarazione sostitutiva o integrativa dell’art. 28, comma 6. Per la Cassazione, senza queste formalità l’Agenzia può notificare al rinunciante, che dovrà far valere in giudizio il difetto di legittimazione.
  • Contro l’atto per debiti del defunto comunque notificato ricorre entro sessanta giorni (art. 21 d.lgs. 546/1992) eccependo, con la rinuncia, il difetto di legittimazione passiva.
  • Può chiedere l’autotutela per errore di persona (art. 10-quater l. 212/2000), che a nostro avviso ricorre. L’istanza non sospende il termine; l’obbligo dell’ufficio cessa con il giudicato favorevole all’Amministrazione o un anno dopo la definitività dell’atto; il rifiuto, anche tacito, è impugnabile (art. 19, comma 1, lett. g-bis, d.lgs. 546/1992).

Domande frequenti

Ho presentato la dichiarazione di successione: sono diventato erede?

Di per sé no. È un adempimento fiscale cui sono tenuti anche i semplici chiamati e, per la Cassazione, da sola non prova l’accettazione. Va però considerata la domanda di voltura catastale che di regola la accompagna: per un orientamento della giurisprudenza civile può valere come accettazione tacita. Chi pensa di rinunciare dovrebbe farlo prima e comunicarlo all’ufficio.

Posso rinunciare dopo aver incassato il rimborso fiscale del defunto?

Nella successione legittima, l’art. 28, comma 6-bis, d.lgs. 346/1990 prevede che i rimborsi siano erogati ai chiamati indicati nella dichiarazione, per la rispettiva quota e salvo diversa comunicazione, e che chi non intende accettare i rimborsi riversi l’importo all’Agenzia. A nostro avviso chi vuole rinunciare deve riversarlo, perché trattenerlo espone alla contestazione di accettazione tacita.

Le sanzioni a carico del defunto passano agli eredi che hanno accettato?

No: gli eredi rispondono dell’imposta e degli interessi, non delle sanzioni (art. 8 d.lgs. 472/1997), neppure se già definitive o rateizzate.

Fonti

Codice civile, artt. 320, 460, 467, 468, 471, 475, 476, 480, 481, 485, 490, 519, 521, 522, 523, 525, 527, 752 e 754.

D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 65 (vigente fino al 31 dicembre 2026).

D.lgs. 31 ottobre 1990, n. 346, artt. 28 e 36, nel testo modificato dal d.lgs. 18 settembre 2024, n. 139.

D.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, art. 8; d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, artt. 19 e 21 (vigenti fino al 31 dicembre 2026); l. 27 luglio 2000, n. 212, art. 10-quater.

D.lgs. 5 novembre 2024, n. 173; d.lgs. 14 novembre 2024, n. 175; d.lgs. 1° agosto 2025, n. 123; d.lgs. 5 agosto 2026, n. 141; d.l. 31 dicembre 2025, n. 200, art. 4, convertito dalla l. 27 febbraio 2026, n. 26.

Cass., Sez. V, ord. 21 marzo 2026, n. 6803; ord. 3 giugno 2026, n. 17703; ord. 14 agosto 2026, n. 24651.

Agenzia delle entrate, circolare n. 29/E del 7 agosto 2015; risposta a interpello n. 275/2025.

Quanto qui esposto riflette la normativa e la giurisprudenza alla data di pubblicazione e non sostituisce l’esame del singolo caso: la validità della rinuncia, l’eventuale possesso dei beni e i comportamenti tenuti dopo l’apertura della successione vanno verificati sui documenti.

← Torna all’OsservatorioContatta lo Studio →

Cerca nelle guide
Scrivi una domanda e premi Invio.