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Imposte dirette e dichiarazioni

Errori nel 730 già inviato: come si correggono e fino a quando

Una spesa dimenticata, un familiare a carico indicato per errore, un reddito rimasto fuori: dopo l’invio il 730 si può ancora correggere, ma lo strumento dipende da chi trae vantaggio dalla correzione. Se l’esito è a favore del contribuente, si presenta il 730 integrativo entro il 26 ottobre 2026; se è a sfavore, si passa al modello Redditi, correttivo entro il 2 novembre o integrativo fino al 31 dicembre 2031.

23 settembre 2026A cura dello Studio AntoliniLettura 13 min

Il 730 già trasmesso si può correggere anche dopo la scadenza del 30 settembre 2026, ma non sempre con un altro 730. Se la correzione fa emergere un maggior credito o un minor debito, oppure lascia invariata l’imposta, si presenta un 730 integrativo a un CAF o a un professionista abilitato entro lunedì 26 ottobre 2026. Se invece l’errore ha ridotto l’imposta dovuta, per esempio perché un reddito è stato omesso o una detrazione non spettava, il 730 non basta più. Occorre il modello Redditi Persone fisiche, come dichiarazione correttiva entro lunedì 2 novembre 2026 o come dichiarazione integrativa fino al 31 dicembre 2031, con il pagamento dell’imposta e delle sanzioni ridotte. La regola che separa le due strade è una sola: a chi giova la correzione.

Le scadenze del 2026

Il termine di presentazione del 730, sia precompilato sia ordinario, è il 30 settembre dell’anno successivo a quello dei redditi. Lo fissa l’articolo 13, comma 1, del decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164, il regolamento sull’assistenza fiscale, nel testo modificato dall’articolo 16-bis del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124. Per la precompilata inviata direttamente, a tale termine rinvia l’articolo 4, comma 3, del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175. Il decreto legislativo 8 gennaio 2024, n. 1, non incide su questo termine: ha modificato quello del modello Redditi, portandolo al 31 ottobre.

Dopo il 30 settembre il calendario di quest’anno è il seguente. Il 730 integrativo va presentato entro il 25 ottobre, secondo l’articolo 14 del decreto n. 164 del 1999; poiché nel 2026 il 25 ottobre cade di domenica, il termine slitta a lunedì 26 ottobre, come indicano espressamente le istruzioni del modello 730/2026. Il modello Redditi va trasmesso entro il 31 ottobre, che quest’anno è un sabato ed è seguito dalla domenica festiva del 1° novembre: il termine è quindi lunedì 2 novembre 2026. La dichiarazione integrativa, infine, si può presentare fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione, cioè, per le dichiarazioni presentate nel 2026, entro il 31 dicembre 2031.

Il 730 integrativo: solo quando la correzione è a favore

Il 730 integrativo, disciplinato dall’articolo 14 del decreto n. 164 del 1999, serve a correggere errori od omissioni quando la rettifica determina un rimborso maggiore o un minor debito, oppure non incide sull’imposta. È il caso tipico delle spese sanitarie dimenticate, degli interessi del mutuo non indicati o del familiare a carico per il quale non si era chiesta la detrazione, benché spettasse. Se la correzione aumenta l’imposta, il 730 integrativo non è ammesso. Secondo le indicazioni pubblicate dall’Agenzia sul sito della precompilata, non lo è neppure quando dal 730 inviato è emerso un debito per imposte sostitutive da versare con il modello F24.

Si presenta a un CAF o a un professionista abilitato, salvo l’ipotesi del rifiuto del conguaglio descritta più avanti, anche quando il 730 originario era stato presentato al sostituto d’imposta o inviato direttamente con la precompilata. Va esibita la documentazione delle spese; se il 730 originario era stato elaborato dal sostituto, occorre consegnare l’intera documentazione, non solo quella nuova.

Nel frontespizio si indica un codice. Il codice 1 serve per le correzioni che producono un maggior credito, un minor debito o un’imposta invariata. Il codice 2 serve soltanto a correggere i dati del sostituto d’imposta che effettuerà il conguaglio, per esempio quando si è cambiato datore di lavoro dopo l’invio. Il codice 3 combina le due ipotesi. Per il codice 2 esiste un canale in più, che l’Agenzia indica nelle proprie pagine sulla precompilata e non nelle istruzioni al modello. Se il sostituto comunica all’Agenzia il rifiuto di effettuare il conguaglio e il contribuente ne riceve avviso, il 730 integrativo con codice 2 si può trasmettere direttamente dall’applicazione web della precompilata entro il 10 novembre 2026.

Il 730 integrativo non sospende i conguagli del 730 originario, che proseguono regolarmente. Quanto al maggior credito, l’articolo 19, comma 3, del decreto n. 164 del 1999 prevede che il sostituto lo rimborsi con la retribuzione del mese di dicembre; chi non ha un sostituto riceve il rimborso direttamente dall’Agenzia delle entrate.

Chi ha inviato la precompilata da solo

Chi ha trasmesso la precompilata in autonomia poteva annullarla una sola volta, fino al 22 giugno 2026. Quella possibilità è ormai preclusa. Per correggere la dichiarazione restano tre strade: se l’esito è a favore, il 730 integrativo, tramite CAF o professionista, entro il 26 ottobre; il modello Redditi correttivo entro il 2 novembre, predisposto dall’applicazione web dell’Agenzia con i dati dell’ultima dichiarazione inviata; dopo quella data, il modello Redditi integrativo, fino al 31 dicembre 2031.

Quando la correzione è a sfavore: il modello Redditi

Se l’errore ha portato a pagare meno del dovuto, la correzione passa necessariamente dal modello Redditi Persone fisiche 2026. Accade quando è stato omesso un reddito, per esempio quello attestato da una seconda certificazione unica, un canone di locazione o un reddito diverso, oppure quando si è chiesta una detrazione o una deduzione non spettante. Le strade sono due, e la differenza è anzitutto di data.

Fino al 2 novembre 2026 si presenta una dichiarazione correttiva nei termini: una nuova dichiarazione completa, con l’apposita casella barrata. Secondo la circolare dell’Agenzia delle entrate n. 42/E del 12 ottobre 2016, in questo caso non si applica la sanzione per dichiarazione infedele, perché la dichiarazione corretta sostituisce la precedente entro il termine di legge. Restano dovuti la maggiore imposta, gli interessi legali giorno per giorno e la sanzione per il tardivo versamento, ridotta con il ravvedimento operoso; interessi e sanzione si calcolano dalla scadenza di pagamento prevista per chi presenta il modello Redditi. La correttiva nei termini non ha una norma di legge propria: è un istituto consolidato nella prassi dell’Agenzia e disciplinato dalla stessa modulistica.

Dopo il 2 novembre 2026 si presenta una dichiarazione integrativa ai sensi dell’articolo 2, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, entro il termine dell’accertamento previsto dall’articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, cioè entro il 31 dicembre 2031. Il credito risultante dal 730 originario è comunque rimborsato dal sostituto; la maggiore imposta si versa direttamente con il modello F24.

Le sanzioni dopo la riforma del 2024

Per le violazioni commesse dal 1° settembre 2024 valgono le misure introdotte dal decreto legislativo 14 giugno 2024, n. 87. Un errore del 730 del 2026 che ha ridotto l’imposta dovuta rientra quindi nel nuovo regime.

La dichiarazione infedele è punita dall’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, nella misura del 70 per cento della maggiore imposta, con un minimo di 150 euro. Il comma 2-bis dello stesso articolo prevede però una misura inferiore: la sanzione per omesso o tardivo versamento, aumentata al doppio. Poiché l’articolo 13, comma 1, del decreto n. 471 del 1997 fissa quella sanzione nel 25 per cento dell’importo non versato, l’infedeltà che emerge dall’integrativa è punita con il 50 per cento della maggiore imposta. La misura ridotta si applica a condizione che l’integrativa sia presentata non oltre il termine dell’accertamento e, comunque, prima che il contribuente abbia avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o dell’inizio di qualunque attività di accertamento amministrativo.

Le sanzioni si riducono con il ravvedimento operoso, regolato dall’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472. La riduzione è a un nono se gli errori della dichiarazione sono regolarizzati entro novanta giorni dal termine di presentazione, a un ottavo entro il termine della dichiarazione relativa all’anno della violazione, a un settimo oltre quel termine. Le riduzioni sono minori quando il contribuente si ravvede dopo un intervento dell’amministrazione. Ciascuna ha il suo presupposto: un sesto del minimo dopo la comunicazione di uno schema d’atto non preceduto da processo verbale (articolo 6-bis, comma 3, dello Statuto del contribuente); un quinto del minimo dopo la constatazione della violazione con processo verbale, purché lo schema d’atto non sia ancora stato comunicato; un quarto del minimo dopo lo schema d’atto relativo a una violazione già constatata con verbale. Nel primo e nel terzo caso occorre che non sia stata presentata istanza di accertamento con adesione; nel secondo, che non sia stata inviata comunicazione di adesione al verbale ai sensi dell’articolo 5-quater del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218; sono le lettere b-ter, b-quater e b-quinquies del comma 1 dello stesso articolo 13. Imposta, sanzione ridotta e interessi si versano insieme.

L’unica indicazione organica dell’Agenzia resta la circolare n. 42/E del 2016, anteriore alla riforma. Nella correttiva nei termini, sanzione e interessi sull’omesso versamento decorrono dalla scadenza di pagamento del modello Redditi, che misura anche la riduzione del ravvedimento. Per l’integrativa conta invece il 2 novembre 2026, termine del modello Redditi. Quella presentata nei novanta giorni successivi, fino al 1° febbraio 2027, non configura infedeltà: la dichiarazione originaria è tempestiva ma irregolare. Si applica la sanzione sul contenuto della dichiarazione o, se l’errore è rilevabile in liquidazione, la sola sanzione per omesso versamento, oltre al dovuto. Oltre i novanta giorni si applica la sanzione per infedeltà, per la circolare assorbente di quella sul versamento. Finché l’Agenzia non si pronuncia sul nuovo regime, il calcolo va impostato con prudenza.

Integrativa a favore dopo il 26 ottobre

Chi scopre una spesa dimenticata dopo il 26 ottobre non perde il beneficio. Può presentare il modello Redditi correttivo entro il 2 novembre o, dopo, il modello Redditi integrativo fino al 31 dicembre 2031. L’articolo 2, comma 8-bis, del decreto n. 322 del 1998 regola l’uso del credito che ne deriva. Se l’integrativa è presentata entro il termine della dichiarazione relativa all’anno successivo, il credito è utilizzabile in compensazione secondo le regole ordinarie. Se è presentata oltre quel termine, il credito si può compensare solo con i debiti maturati a partire dal periodo d’imposta successivo a quello di presentazione dell’integrativa, e va indicato nella dichiarazione relativa al periodo d’imposta in cui l’integrativa è stata presentata. Resta in ogni caso possibile, come precisano le istruzioni ai modelli, chiederne il rimborso.

Lo stesso comma 8-bis fa salvo il diritto di far valere, anche in sede di accertamento o di giudizio, gli errori di fatto o di diritto che abbiano portato a dichiarare un imponibile o un’imposta maggiori del dovuto.

Dal 2027 cambiano i riferimenti, non la sostanza

Dal 1° gennaio 2027 si applicano due testi unici. L’articolo 367 del testo unico degli adempimenti e dell’accertamento (decreto legislativo 5 agosto 2026, n. 141) abroga l’articolo 43 del decreto n. 600 del 1973, i cui termini passano all’articolo 293. Abroga inoltre l’articolo 1 del decreto n. 175 del 2014, che diventa l’articolo 66 sulla dichiarazione precompilata, e i commi 1 e da 3 a 7 dell’articolo 4 dello stesso decreto, che diventano l’articolo 68 sull’accettazione e sulla modifica della precompilata. Lo stesso articolo 367 riferisce le abrogazioni all’entrata in vigore del testo unico, la cui applicazione l’articolo 368 posticipa al 1° gennaio 2027: a quella data operano quindi anche le abrogazioni. Ai rinvii alle norme abrogate provvede il comma 3 dell’articolo 367, che li intende riferiti alle corrispondenti disposizioni del testo unico.

Il decreto n. 322 del 1998 e il regolamento n. 164 del 1999 restano invece in vigore, ma per ragioni diverse. Per il primo è l’articolo 75 del testo unico degli adempimenti a disporre che le disposizioni del decreto n. 322 continuano ad applicarsi; il secondo non è abrogato, e sono gli articoli 66 e 68 a continuare a rinviarvi. Il testo unico delle sanzioni tributarie (decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173) abroga il decreto n. 471 del 1997 e gran parte del decreto n. 472: la dichiarazione infedele passa all’articolo 27, la sanzione per omesso versamento all’articolo 38, il ravvedimento all’articolo 14, con misure invariate. Chi dal 2027 correggerà il 730 del 2026 dovrà citare i nuovi riferimenti.

In pratica

Prima di tutto, stabilire la direzione dell’errore. Se la correzione aumenta il rimborso o riduce il debito, la via più semplice è il 730 integrativo con codice 1, da presentare a un CAF o a un professionista entro lunedì 26 ottobre 2026, con i documenti delle spese. Se la correzione aumenta l’imposta, serve il modello Redditi: entro il 2 novembre come correttivo, dopo come integrativo, con il pagamento di imposta, interessi e sanzioni ridotte.

Chi ha cambiato datore di lavoro dopo l’invio, oppure non ne ha più uno, usi il codice 2; se riceve dall’Agenzia l’avviso che il sostituto ha rifiutato il conguaglio, può inviare la correzione anche direttamente dall’applicazione web della precompilata entro il 10 novembre. Se l’errore è stato commesso da chi ha prestato l’assistenza fiscale, va segnalato subito, perché sia predisposto un 730 rettificativo. Per il CAF e per il professionista la base normativa è l’articolo 39, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241: a fronte di un visto di conformità infedele consente di trasmettere una dichiarazione rettificativa finché l’infedeltà non sia stata contestata con la comunicazione prevista dall’articolo 26, comma 3-ter, del decreto n. 164 del 1999. Per il sostituto la stessa possibilità è prevista soltanto dalle istruzioni al modello.

Chi, correggendo la dichiarazione, si accorge che il secondo acconto da trattenere in busta paga è eccessivo può chiedere per iscritto al sostituto di ridurlo o di non trattenerlo. Il termine, fissato al 10 ottobre dall’articolo 19, comma 6, del decreto n. 164 del 1999, quest’anno slitta a lunedì 12 ottobre, perché il 10 cade di sabato.

Infine, la documentazione: ricevute delle spese, prospetto di liquidazione del 730 integrativo, modelli F24 del ravvedimento con codice tributo e anno di riferimento vanno conservati almeno fino al 31 dicembre 2031, e più a lungo se si presenta un’integrativa o se sull’anno d’imposta è in corso un controllo.

Domande frequenti

Ho dimenticato alcune spese mediche nel 730 già inviato: posso ancora recuperarle?

Sì. Entro lunedì 26 ottobre 2026 si presenta un 730 integrativo con codice 1 tramite un CAF o un professionista abilitato, anche se il 730 era stato inviato direttamente con la precompilata. Il maggior credito viene rimborsato dal sostituto d’imposta nel mese di dicembre o, in mancanza di sostituto, dall’Agenzia delle entrate. Dopo quella data si usa il modello Redditi, correttivo entro il 2 novembre o integrativo fino al 31 dicembre 2031, con il credito a rimborso o in compensazione.

Ho indicato un figlio a carico che non lo era: posso usare il 730 integrativo?

No. La correzione aumenta l’imposta, e il 730 integrativo è ammesso solo per correzioni a favore o neutre. Occorre il modello Redditi Persone fisiche: entro il 2 novembre 2026 come dichiarazione correttiva nei termini, che secondo la prassi dell’Agenzia evita la sanzione per infedeltà e comporta solo quella, ridotta, per il tardivo versamento; dopo, come dichiarazione integrativa con il ravvedimento operoso.

Posso ancora annullare la precompilata che ho inviato da solo?

No. L’annullamento era consentito una sola volta, fino al 22 giugno 2026. Oggi restano tre strade: il 730 integrativo tramite intermediario entro il 26 ottobre 2026, se l’esito è a favore; il modello Redditi correttivo entro il 2 novembre 2026; dopo quella data, il modello Redditi integrativo.

Fonti

Articoli 13, 14, 16 e 19 del decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164, testo vigente al 23 settembre 2026 (Normattiva).

Articolo 16-bis del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157.

Articolo 39, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, testo vigente dal 12 agosto 2026, e articolo 26, comma 3-ter, del decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164 (dichiarazione rettificativa a cura del CAF o del professionista abilitato).

Articoli 1 e 4, commi 1 e da 3 a 7, del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, vigenti fino al 31 dicembre 2026; abrogati dall’articolo 367, comma 1, lettera fff), del decreto legislativo n. 141 del 2026 e trasfusi, rispettivamente, negli articoli 66 e 68 del testo unico.

Articolo 2, commi 1, 7, 8, 8-bis e 9, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, testo vigente al 23 settembre 2026.

Articolo 11 del decreto legislativo 8 gennaio 2024, n. 1.

Articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, vigente fino al 31 dicembre 2026 (dal 2027, articolo 293 del testo unico approvato con il decreto legislativo n. 141 del 2026).

Articolo 7, commi 1, lettera h), e 2, lettera l), del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, sul differimento dei termini che scadono di sabato o in giorno festivo; il comma 2, lettera l), è abrogato dal 1° gennaio 2027 dall’articolo 367 del decreto legislativo n. 141 del 2026.

Articolo 1, commi 2 e 2-bis, e articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471; articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e articolo 5-quater del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, testi vigenti al 23 settembre 2026.

Articolo 6-bis, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto dei diritti del contribuente).

Articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 14 giugno 2024, n. 87, sulla decorrenza delle nuove sanzioni.

Articoli 66, 68, 75, 293, 367 e 368 del testo unico degli adempimenti e dell’accertamento, approvato con il decreto legislativo 5 agosto 2026, n. 141, applicabile dal 1° gennaio 2027.

Articoli 14, 27, 38, 101 e 102 del testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali, approvato con il decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173, applicabile dal 1° gennaio 2027.

Agenzia delle entrate, istruzioni al modello 730/2026 (aggiornate al 28 maggio 2026) e istruzioni al modello Redditi Persone fisiche 2026, fascicolo 1.

Agenzia delle entrate, provvedimento del 27 febbraio 2026, prot. n. 71552/2026, di approvazione del modello 730/2026.

Agenzia delle entrate, circolare n. 42/E del 12 ottobre 2016, paragrafi 2.2.1, 2.2.2, 3.1.1 e 4.1.

Agenzia delle entrate, pagine istituzionali sulla dichiarazione precompilata 2026: scadenze, annullamento del 730 inviato, 730 integrativo di tipo 2.

Quanto qui esposto riflette la normativa e la prassi vigenti alla data di pubblicazione e non sostituisce l’esame del singolo caso, dal quale dipendono lo strumento di correzione utilizzabile, il calcolo delle sanzioni e degli interessi e i tempi di rimborso.

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