L'Edicola dello Studio · I temi del momento
I provvedimenti di cui si discute davvero in questi mesi, spiegati per quello che cambiano nel lavoro di un'impresa e di chi la assiste. Non una rassegna del giorno: i testi che stanno riscrivendo le regole, con gli estremi esatti per andare alla fonte.
Aggiornata al 9 settembre 2026.
La quattordicesima non ha fonte legale: nasce dal contratto collettivo, o da quello individuale, che ne fissa il periodo di maturazione (in molti CCNL dal 1° luglio al 30 giugno) e la base di calcolo. Il congedo di maternità è computato a tutti gli effetti, esclusi gli emolumenti legati alla presenza effettiva (art. 22, comma 3, d.lgs. 151/2001); dal 13 agosto 2022 il congedo parentale non riduce più ferie, riposi e tredicesima (art. 34, comma 5). Per la quattordicesima, che le due norme non nominano, decide il contratto. L’importo erogato concorre al TFR, salvo diversa previsione collettiva.
Chi deve intervenireUfficio paghe: rileggere la clausola del contratto applicato, verificare che i software di calcolo non applichino ancora la vecchia regola sul congedo parentale e che l’estensione alla quattordicesima trovi effettivo appiglio nel contratto, archiviando il prospetto di ogni ricalcolo.
Il TUIR è stato riscritto. Il decreto legislativo 117/2026, attuativo dell'articolo 21 della legge delega 111/2023, riordina in un solo corpo normativo la disciplina delle imposte sui redditi di persone fisiche, professionisti, imprese e immobili, assorbendo disposizioni che negli anni si erano depositate in decine di leggi diverse e sostituendo il D.P.R. 917/1986.
Due date da non confondere: il decreto è in vigore dal 4 luglio 2026, ma le sue disposizioni si applicano dal 1° gennaio 2027. Fino ad allora si continua a ragionare con il testo attuale.
Perché contaCambia la mappa, non solo la numerazione: contratti, statuti, procedure interne e software gestionali contengono rinvii ad articoli del vecchio TUIR che dal 2027 non corrisponderanno più. Il 2026 è l'anno per fare l'inventario di quei rinvii con calma, invece di scoprirli in corsa.
Il termine per accettare la proposta dell'Agenzia delle Entrate per il biennio 2026-2027 è stato spostato dal 30 settembre al 31 ottobre 2026; cadendo di sabato, slitta a lunedì 2 novembre. L'adesione passa dal quadro P del modello Redditi 2026. La legge di conversione ha introdotto un tetto alla proposta: non oltre il 30% del reddito dichiarato per chi ha un punteggio ISA tra 6 e 8, non oltre il 35% per chi sta tra 1 e 6. Resta lo sbarramento per debiti superiori a 5.000 euro non rateizzati.
Cosa fare adessoLa scelta va istruita con i numeri del 2026 in mano, non a ridosso della scadenza: il confronto tra proposta e reddito atteso è l'unico modo per capire se conviene. Chi ha debiti aperti ha ancora tempo per rateizzarli e rientrare nei requisiti.
L'Agenzia ha avviato un commento in quattro parti al Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza. La prima è dedicata agli istituti introdotti dal Codice, composizione negoziata, concordato semplificato, piano di ristrutturazione soggetto a omologazione e disciplina dei gruppi, e chiarisce i profili fiscali della transazione, compresa la falcidia dell'IVA. La bozza della seconda parte, su sovraindebitamento ed esdebitazione, è stata sottoposta a consultazione pubblica.
Perché contaÈ la prima presa di posizione organica dell'amministrazione finanziaria su strumenti diventati ordinaria amministrazione per le imprese in tensione: incide su come si imposta una trattativa con il Fisco dentro una procedura.
I testi unici adottati in attuazione della delega fiscale sono in vigore, ma le loro disposizioni si applicano soltanto a decorrere dal 1° gennaio 2027. L’art. 4 del d.l. n. 200/2025 ha spostato a quella data la decorrenza di cinque testi unici già pubblicati: sanzioni tributarie amministrative e penali (d.lgs. n. 173/2024); tributi erariali minori (d.lgs. n. 174/2024); giustizia tributaria (d.lgs. n. 175/2024); versamenti e riscossione (d.lgs. n. 33/2025); imposta di registro e altri tributi indiretti (d.lgs. n. 123/2025). La stessa decorrenza è fissata dai testi unici pubblicati successivamente: imposta sul valore aggiunto (d.lgs. n. 10/2026, art. 171); imposte sui redditi (d.lgs. n. 117/2026, art. 377); adempimenti e accertamento (d.lgs. n. 141/2026, art. 368).
Attenzione all’errore comuneFino al 31 dicembre 2026 restano applicabili le disposizioni anteriori ai testi unici: chi cita gli articoli dei testi unici come già operativi (in materia di sanzioni, di riscossione, di accertamento o di IVA) argomenta in base a norme non ancora applicabili. Nei ricorsi, nei pareri e nelle istanze in corso vanno richiamate le disposizioni originarie, che i testi unici non hanno ancora sostituito.
Un imprenditore individuale era stato condannato in regresso a rimborsare all’INAIL le prestazioni per l’infortunio di un dipendente durante la lavorazione di un blocco di marmo. Imputava la caduta del blocco alla distrazione del lavoratore, ma i giudici di merito avevano ricondotto l’evento all’obsolescenza del macchinario e alla mancata segregazione degli organi in movimento. La Corte rigetta il ricorso e richiama il principio consolidato: il datore risponde anche dei danni dovuti a negligenza o imprudenza del dipendente, e il concorso colposo rileva solo per una condotta abnorme ed estranea al procedimento lavorativo, causa esclusiva dell’evento. Quella condotta va descritta e provata nei termini: costituitosi tardi in primo grado, il datore era decaduto dalle prove.
Chi deve intervenireDatori di lavoro, RSPP e consulenti: verificare ora le macchine datate e la protezione degli organi in movimento, perché quando il rischio nasce dall’attrezzatura l’imprudenza del lavoratore non riduce né il risarcimento né il regresso dell’INAIL. Ricevuto l’atto dell’Istituto, costituirsi nei termini e indicare già nel primo atto la condotta abnorme che si intende provare, con documenti e testimoni: dopo, le prove sono precluse. Conservare documento di valutazione dei rischi, registri di manutenzione, attestati di formazione e ordini di servizio, utili anche per chiedere al giudice la riduzione della somma che l’art. 11 d.P.R. 1124/1965 consente in base alla condotta del datore e alle misure di sicurezza adottate.
La Sezione lavoro rigetta il ricorso di una carpenteria contro una cartella di 537.098,80 euro per contributi da luglio 2005 a febbraio 2008, oltre alle somme aggiuntive, emessa dopo che l’ispezione aveva qualificato come somministrazione illecita gli appalti di saldatura, assemblaggio e carpenteria affidati a un’altra impresa. I giudici di merito avevano accertato che un dipendente della committente organizzava e controllava il lavoro del personale dell’appaltatrice, impiegato fianco a fianco con i dipendenti propri, senza che emergesse una figura dell’appaltatrice incaricata di organizzare il lavoro. Per la Corte anche l’appalto endoaziendale è illecito quando all’appaltatore resta soltanto la gestione amministrativa del rapporto (retribuzione, ferie, continuità della prestazione) senza una reale organizzazione né un rischio economico proprio. L’INPS può agire contro l’utilizzatore senza attendere l’azione del lavoratore, perché il rapporto contributivo è autonomo da quello di lavoro. Quanto ai contributi versati dallo pseudo-appaltatore, la Corte d’appello li aveva ritenuti astrattamente idonei a ridurre il debito, ma aveva posto a carico del committente la prova che si riferissero a quei lavoratori e alle ore accertate; la Cassazione ha dichiarato inammissibile il motivo che contestava questa valutazione. Le dichiarazioni rese agli ispettori hanno prevalso sulle testimonianze in giudizio e sulle dichiarazioni sostitutive dei lavoratori, valutazione che resta riservata al giudice di merito.
Chi deve intervenireCommittenti di appalti inseriti nel proprio ciclo produttivo e consulenti del lavoro: verificare subito, appalto per appalto, che l’appaltatore abbia sul posto un proprio referente che impartisce le direttive, che il corrispettivo remuneri un risultato e non ore di manodopera e che le contestazioni sull’esecuzione siano rivolte all’impresa, non ai suoi lavoratori. Ogni mese, oltre al DURC, chiedere l’elenco nominativo del personale impiegato nell’appalto con le ore svolte presso il committente e la prova dei relativi versamenti: senza questa corrispondenza il committente difficilmente riesce a far valere i versamenti dell’appaltatore a riduzione del debito (art. 29, comma 3-bis, d.lgs. 276/2003, che rinvia all’abrogato art. 27, comma 2, oggi art. 38, comma 3, d.lgs. 81/2015). L’appalto privo dei requisiti dell’art. 29, comma 1, è anche reato contravvenzionale per committente e appaltatore, punito con l’arresto fino a un mese o con l’ammenda di 60 euro per lavoratore e per giornata, comunque non inferiore a 5.000 euro né superiore a 60.000 (art. 18, commi 5-bis e 5-quinquies, d.lgs. 276/2003). Nell’appalto genuino il committente risponde in solido per retribuzioni, TFR e contributi entro due anni dalla cessazione dell’appalto, con esclusione delle sanzioni civili; la stessa solidarietà si applica espressamente anche all’appalto privo dei requisiti (art. 29, comma 2, ultimo periodo, d.lgs. 276/2003). Conservare contratti, ordini, consuntivi e prospetti almeno per i cinque anni della prescrizione contributiva, dieci in caso di denuncia del lavoratore (art. 3, comma 9, L. 335/1995) e comunque fino alla definizione di ispezioni e giudizi.
Con un’ordinanza di inammissibilità la Sezione lavoro chiude una lite sui premi INAIL per trasferte forfettarie e conferma, senza innovare, l’orientamento di Cass. ord. 16033/2018, 22926/2024 e 22923/2024. Trasferta (comma 5) e trasfertismo (comma 6) sono eccezioni all’imponibilità piena e la prova grava sul datore di lavoro: per il comma 5 vanno provate le trasferte e l’importo di ciascun giorno, nei limiti di esenzione; per il comma 6 i tre requisiti contestuali dell’art. 7-quinquies. Il regime del comma 6 è escluso se il contratto indica la sede di lavoro, e la continua mobilità non si desume dalle sole mansioni itineranti. Nel caso deciso, le somme indicate in busta paga senza importo base né periodo di riferimento, e prive di documentazione, sono rimaste interamente imponibili, salvo che per i capisquadra, ai quali il Tribunale aveva applicato il comma 6. Dal 1° gennaio 2027 la materia sarà disciplinata dal d.lgs. 19 giugno 2026, n. 117.
Chi deve intervenireDatore di lavoro e ufficio paghe: verificare subito, dipendente per dipendente, se contratto o lettera di assunzione indicano la sede di lavoro e come è costruita la voce di trasferta. Dove si applica il comma 5, sostituire gli importi forfettari con indennità giornaliere per trasferte disposte con ordine scritto (località, date, motivo), riportate nel LUL con numero di giorni e importo unitario. Il comma 6 va applicato solo se sono documentati tutti e tre i requisiti, compresa l’indennità in misura fissa. Conservare ordini, note spese e prospetti mensili per tutto il periodo accertabile; dove la prova manca, valutare l’assoggettamento pieno prima di un eventuale controllo.
I documenti di assunzione a contenuto informativo possono essere messi a disposizione in un’area riservata della piattaforma aziendale, accessibile al solo lavoratore, purché siano garantiti accesso sicuro, possibilità di visionare, conservare e riprodurre i file, integrità e tracciabilità della messa a disposizione e, se richiesta, della presa visione. La soluzione vale se la disciplina del singolo documento non impone modalità specifiche di consegna; restano fermi forma e termini. Per le dichiarazioni del lavoratore, SPID e CIE non bastano: servono una firma elettronica (digitale, qualificata o avanzata) oppure il processo dell’art. 20, comma 1-bis, CAD. La CNS non è equiparata a SPID e CIE come mezzo di identificazione (art. 64, comma 2-quinquies, CAD).
Chi deve intervenireDatori di lavoro e consulenti che gestiscono portali del personale: verificare subito che il sistema registri, documento per documento, data di messa a disposizione e presa visione, adottare la firma elettronica avanzata per le dichiarazioni del lavoratore, prevedere una consegna alternativa se la piattaforma non è disponibile e conservare le evidenze per gli accertamenti ispettivi. La piattaforma può essere gestita dal consulente o da un fornitore, ma la responsabilità dell’adempimento resta del datore di lavoro.
I rimborsi dei contributi indebitamente versati alla Gestione separata si chiedono ora dal Cassetto previdenziale del contribuente, percorso Altri Servizi > Domanda Rimborso Unico. Il servizio riguarda i liberi professionisti, anche per il credito da dichiarazione dei redditi non compensato entro il 31 dicembre dell’anno successivo; i committenti, per i due terzi versati oltre il massimale annuo e in caso di versamenti duplicati o di errori di aliquota o di versamento; i parasubordinati, per il terzo a loro carico versato oltre il massimale, anche se l’eccedenza deriva da più committenti. I canali precedenti non sono più disponibili; il servizio sarà esteso progressivamente alle altre gestioni.
Chi deve intervenireCommittenti con collaboratori oltre il massimale e loro consulenti: ricevuta la comunicazione INPS sull’eccedenza (messaggio n. 1561/2025), presentare dal nuovo servizio, anche tramite intermediario abilitato, una domanda per ciascun collaboratore; il parasubordinato chiede direttamente la propria quota. Il messaggio non fissa un termine: resta quello di prescrizione del diritto alla restituzione, da verificare caso per caso.
Il Portale TFR Esattoriali ha una nuova voce, «Estratto contributivo»: gli iscritti al Fondo di previdenza degli impiegati dei concessionari della riscossione che non hanno ancora ottenuto la liquidazione del TFR possono verificare i dati contributivi usati dall’INPS per calcolare le prestazioni di capitale. L’estratto ha valore esclusivamente informativo e non certificativo. Nota dello Studio: non sostituisce né anticipa il provvedimento di liquidazione. Per il datore di lavoro del settore e per il professionista che segue le paghe è un riscontro su periodi e imponibili prima della domanda di liquidazione.
Chi deve intervenireRESPONSABILE DEL PERSONALE DEI CONCESSIONARI DELLA RISCOSSIONE: segnalare ai dipendenti iscritti al Fondo la nuova funzione e confrontare i periodi esposti nell’estratto con le denunce contributive trasmesse, prima che sia presentata la domanda di liquidazione.
L’INAIL chiarisce che l’osservanza delle norme su salute e sicurezza, prerequisito della riduzione del tasso medio per prevenzione, non va più riferita alla situazione al 31 dicembre dell’anno precedente: l’indicazione non compare più nella guida al modello OT23 2025 ed è superata dal comma 1175-bis della legge 296/2006, introdotto dal decreto legge 19/2024. Il datore che regolarizza le violazioni nei termini fissati dagli organi di vigilanza conserva il beneficio; per quelle non regolarizzabili il recupero non supera il doppio della sanzione verbalizzata. Restano necessari il DURC regolare, comprensivo dell’autoliquidazione in corso, e la documentazione probante di ogni intervento.
Chi deve intervenireDATORE DI LAVORO E CONSULENTE DEL LAVORO: chiudere entro dicembre 2026 la raccolta della documentazione probante degli interventi realizzati nel 2026 e presentare il modello OT23 con il servizio online entro lunedì 1° marzo 2027. La data è quella indicata dall’INAIL nella notizia di portale del 24 luglio 2026, perché il 28 febbraio 2027, termine ordinario della guida al modello, cade di domenica.
Con la circolare n. 92 del 4 settembre 2026, su concorde parere del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, l’INPS estende alla visita ambulatoriale il riconoscimento previdenziale del giorno immediatamente precedente alla redazione del certificato di malattia, finora ammesso per la sola visita domiciliare. Resta fermo che l’evento decorre in via generale dalla data di redazione del certificato, la quale determina la carenza, le percentuali di indennizzo, il periodo massimo assistibile e l’eventuale applicazione delle sanzioni, per esempio per assenza alla visita medica di controllo. Nessun anticipo se il giorno precedente è festivo infrasettimanale, sabato o domenica, perché «è garantita la continuità assistenziale». L’efficacia decorre dalla pubblicazione.
Chi deve intervenireStudio paghe e addetti alle presenze: la circolare dispone il riconoscimento «a decorrere dalla data di pubblicazione», il 4 settembre 2026, senza precisare se il riferimento sia il certificato, l’evento o la liquidazione; in via prudenziale lo Studio lo riferisce ai certificati redatti da quel giorno. Su questi leggere il campo «Dichiara di essere ammalato dal…» e, quando riporta il giorno immediatamente precedente, far decorrere da quel giorno l’evento anche se la visita è avvenuta in ambulatorio, allineando cartellino, giustificativo di assenza e conteggio della carenza in cedolino. Il riconoscimento non opera se quel giorno cade di sabato, di domenica o in una festività infrasettimanale, oppure se la data indicata in quel campo è anteriore di oltre un giorno. Conservare la stampa della consultazione del certificato telematico a corredo del cedolino. Nota dello Studio, non della circolare: il trattamento a carico del datore resta regolato dal CCNL applicato.
Il Ministero del Lavoro, sentito l’Ispettorato nazionale del lavoro, risponde ad Assodelivery sull’obbligo di libro unico introdotto per i committenti dei rider autonomi. L’obbligo giuridico sorge il 1° luglio 2026 e la compilazione, per l’interpello, decorre dal periodo di paga di luglio 2026; la proroga di novanta giorni opera in via transitoria sul solo prospetto di luglio, mentre dalle mensilità successive valgono i termini ordinari. Le consegne si annotano nel mese in cui la prestazione è stata resa, i compensi nel mese di effettiva erogazione, con il periodo di competenza indicato nel campo «note». Il prospetto va elaborato anche a valori zero; gli ordini plurimi seguono il sistema tariffario applicato.
Chi deve intervenireIl committente che si avvale di rider autonomi (non la piattaforma in quanto tale) e lo studio paghe che tiene il LUL: aggiornare, stampare e consegnare al rider il prospetto di luglio 2026 entro novanta giorni dall’entrata in vigore della L. 112/2026, avvenuta il 28 giugno 2026 (la norma impone redazione e consegna; l’interpello non ne precisa la forma); dalle mensilità successive rispettare il termine ordinario, la fine del mese successivo a quello di riferimento. In via prudenziale, estrarre dal sistema della piattaforma, per ogni rider e per ogni mese, il numero delle consegne e gli importi erogati, e conservare il tracciato insieme alla regola tariffaria applicata agli ordini plurimi. Chi si adegua alle indicazioni dell’interpello è al riparo dalle relative sanzioni penali, amministrative e civili (art. 9, comma 2, d.lgs. 124/2004).
Il Consiglio di Stato accoglie l’appello dell’Ispettorato nazionale del lavoro, riforma la sentenza di primo grado e rigetta il ricorso dell’impresa. Il potere di disposizione (art. 14, c. 1, d.lgs. 124/2004) non presuppone la violazione di un obbligo puntuale, di legge ordinaria o di contratto collettivo applicato: la retribuzione inadeguata alle mansioni effettivamente svolte è essa stessa un’irregolarità, in diretta applicazione dell’art. 36 Cost. Un’impresa della distribuzione di surgelati applicava il CCNL Commercio, privo di indennità per il lavoro in ambienti a temperatura particolarmente bassa; nel caso deciso gli addetti al reparto surgelati erano esposti a -20/-24 °C. Legittimo l’ordine di introdurla con contratto aziendale, assumendo il CCNL Alimentari a parametro equitativo e non analogico: l’Ispettorato non si surroga al potere datoriale, lo sollecita, e l’obiezione di autonomia negoziale soccombe dinanzi al limite di utilità sociale che l’art. 41 Cost. pone alla libertà di iniziativa economica privata. Il Collegio estende al caso le argomentazioni di propri precedenti resi su fattispecie difformi.
Chi deve intervenireTitolare e studio paghe. Partire dal DVR e dai giudizi di idoneità, che in questa causa hanno costituito la prova, e mappare le mansioni esposte a microclima severo e a celle frigorifere; confrontare il CCNL applicato con quelli dei settori affini sulle indennità di disagio; dove manchi la copertura, valutare un accordo aziendale che quantifichi l’indennità su ore di esposizione e temperatura, motivando la scelta come prescriveva il verbale di disposizione. La disposizione è immediatamente esecutiva: ricorso al direttore dell’Ispettorato territoriale del lavoro entro quindici giorni ex art. 14, c. 2, deciso nei quindici successivi; il silenzio vale rigetto, senza sospensione dell’esecutività; poi decide il giudice amministrativo. L’inottemperanza è punita con la sanzione amministrativa da 500 a 3.000 euro (art. 14, c. 3), senza la diffida dell’art. 13, c. 2. Conservare DVR, giudizi di idoneità e rilevazioni di temperatura e presenze.
Il decreto legislativo 7 maggio 2026 n. 96 recepisce la direttiva (UE) 2023/970 sulla trasparenza retributiva. La rendicontazione periodica del divario segue soglie e scadenze progressive (i primi obblighi riguardano i datori di maggiori dimensioni, la soglia dei 100 dipendenti opera solo a regime) e resta distinta dal rapporto biennale di cui all’art. 46 del d.lgs. 198/2006. Valgono invece per tutti, quale che sia l’organico, gli obblighi «a monte»: indicazione del livello o della fascia retributiva nell’annuncio o prima del colloquio, divieto di chiedere lo storico delle retribuzioni, criteri di inquadramento e progressione oggettivi.
Chi deve intervenireTitolare e chi cura le selezioni: rivedere annunci e schede di colloquio, mettere per iscritto i criteri di inquadramento e di aumento, conservare traccia scritta di ogni decisione retributiva individuale e riscontrare in Gazzetta Ufficiale la data di entrata in vigore e il calendario delle prime rendicontazioni.
Il recesso unilaterale da un accordo aziendale a tempo indeterminato è legittimo (il contratto collettivo privo di termine non può vincolare per sempre le parti) ma la disdetta non cancella tutto ciò che l’accordo ha prodotto. Restano intangibili i diritti già entrati nel patrimonio del lavoratore quale corrispettivo di una prestazione resa o di una fase del rapporto esaurita; cadono invece le mere aspettative. E se l’emolumento è agganciato a un presupposto non rimovibile (nel caso deciso, la conformazione geografica del territorio) entra nel trattamento retributivo protetto dall’art. 2103 c.c. e sopravvive al recesso. Poiché l’accertamento della causale avviene nel merito ed è insindacabile in cassazione, il testo dell’accordo è la prova principale.
Chi deve intervenireDatore di lavoro e consulente del lavoro: qualificare per iscritto la causale di ogni voce dell’accordo (se remunera prestazioni già rese o se è proiettata sul futuro, se il presupposto è rimovibile o strutturale) prima di inviare la disdetta alle organizzazioni stipulanti, e adeguare i cedolini solo dal periodo di paga successivo all’efficacia del recesso, conservando accordo, disdetta, verbali e LUL.
La posta elettronica assegnata a un account individuale genera dati personali del lavoratore, sia nel contenuto sia nei log di sistema. Il trattamento è possibile entro tre vincoli cumulativi: base giuridica e finalità determinate; rispetto dell’art. 4 dello Statuto dei lavoratori, richiamato come condizione di liceità dall’art. 114 del Codice privacy; conservazione limitata a quanto necessario, con motivazione documentata. Il programma di posta è strumento di lavoro, ma la conservazione prolungata e generalizzata dei metadati consente di ricostruire a posteriori l’attività dei singoli e richiede perciò accordo sindacale o autorizzazione dell’Ispettorato. Il Garante indica un periodo orientativo di pochi giorni: non è un termine di legge e la misura va definita caso per caso.
Chi deve intervenireDatore di lavoro, DPO e responsabile IT con il consulente del lavoro: farsi consegnare dal fornitore del servizio di posta la scheda tecnica di log e backup, fissare e motivare per iscritto i tempi di conservazione, attivare l’accordo sindacale o l’istanza all’Ispettorato PRIMA di avviare conservazioni eccedenti, aggiornare informativa e disciplinare interno e completare la valutazione d’impatto.
Il documento di indirizzo del Garante (provv. 6 giugno 2024 n. 364, che ha sostituito il provv. 21 dicembre 2023 n. 642) riguarda i metadati registrati nei log dei sistemi di trasmissione e smistamento, non il contenuto dei messaggi. I 21 giorni indicati sono un orientamento, non un termine di legge: l'obbligo discende dall'art. 5, par. 1, lett. e) del GDPR e dall'art. 4 L. 300/1970, richiamato dall'art. 114 del Codice privacy. La raccolta funzionale al solo funzionamento del servizio resta nel comma 2; la conservazione prolungata, che rende possibile il controllo a distanza, richiede accordo sindacale o autorizzazione dell'Ispettorato.
Chi deve intervenireDatore di lavoro: far verificare all'amministratore di sistema i tempi di retention del servizio di posta, aggiornare l'informativa ex art. 13 GDPR e, se la conservazione eccede il necessario, avviare subito la procedura ex art. 4, comma 1.
Con la circolare n. 81 del 24 luglio 2026 l'INPS illustra le modifiche introdotte dall'articolo 7-bis del decreto-legge n. 19/2026, convertito dalla legge n. 50/2026, alla disciplina dell'assegno unico e universale. L'intervento allinea la misura al regolamento (CE) n. 883/2004 sul coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale: viene rivisto il perimetro dei figli che danno diritto alla prestazione, con apertura ai figli fiscalmente a carico residenti in un altro Stato membro dell'Unione, e vengono ritoccati i criteri legati a cittadinanza, residenza e iscrizione previdenziale. La circolare precisa inoltre modalità di domanda, criteri di determinazione dell'importo e decorrenza della prestazione.
Chi deve intervenireGli studi che assistono lavoratori transfrontalieri, distaccati e cittadini di altri Stati membri: vanno riviste le posizioni già respinte per il solo fatto della residenza estera dei figli e valutata la presentazione di nuove domande. Utile un controllo mirato sui nuclei con familiari all'estero prima di rispondere ai lavoratori, perché la decorrenza segue le regole indicate dalla circolare e non è automaticamente retroattiva.
L'ipotesi di accordo sottoscritta il 4 giugno 2026 da Unionmeccanica Confapi con Fim-Cisl, Fiom-Cgil e Uilm-Uil è stata approvata dalla consultazione certificata conclusa il 23 luglio 2026. Il contratto copre il periodo dal 4 giugno 2026 al 31 dicembre 2028 e prevede un aumento a regime di 200 euro lordi sul 5° livello, con riparametrazione sugli altri livelli. La platea interessata supera le 42.000 imprese e i 450.000 addetti: si tratta di uno dei rinnovi più ampi del comparto metalmeccanico dopo quello dell'industria.
Chi deve intervenireLe imprese che applicano il CCNL Unionmeccanica Confapi: vanno aggiornate le tabelle retributive in procedura paghe secondo le scadenze degli scaglioni, ricalcolati gli istituti indiretti e differiti sui nuovi minimi e verificato l'impatto sul costo del lavoro nei preventivi già formulati. Prima di liquidare arretrati conviene attendere il testo definitivo sottoscritto.
L’INPS ha fissato al 30 settembre 2026 il termine ultimo per l’invio delle istanze di riconoscimento dei tre esoneri contributivi del decreto Coesione: Bonus Giovani (art. 22), Bonus Donne (art. 23) e Bonus ZES unica (art. 24). Dal 1° ottobre 2026 non sarà più possibile trasmettere nuove domande per le assunzioni e le trasformazioni già effettuate nel periodo agevolato di ciascuna misura. Il termine non apre quindi una nuova finestra di agevolazione: riguarda rapporti già instaurati, per i quali l’istanza non è ancora stata inoltrata. L’esonero copre i contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi e dei contributi INAIL, nel limite di 500 euro mensili per lavoratore nel caso del Bonus Giovani e di 650 euro mensili per il Bonus Giovani nelle regioni della ZES unica (la Zona economica speciale per il Mezzogiorno), per il Bonus Donne e per il Bonus ZES unica, e comunque entro i limiti di spesa autorizzati. Ciascuna misura ha requisiti propri: il Bonus Giovani presuppone che il lavoratore non abbia compiuto 35 anni e non sia mai stato occupato a tempo indeterminato; il Bonus ZES unica spetta soltanto ai datori di lavoro che occupano fino a dieci dipendenti nel mese di assunzione.
Chi deve intervenireDatori di lavoro privati che nel periodo agevolato hanno assunto a tempo indeterminato o trasformato contratti a termine e non hanno ancora inoltrato la domanda. Il messaggio indica per tutte e tre le misure un arco temporale agevolato che si chiude al 31 dicembre 2025, mentre il testo vigente dell’art. 23 arriva al 31 dicembre 2026: sul punto le istruzioni non sono esplicite. Verificare la spettanza rispetto ai requisiti della singola misura, trasmettere l’istanza telematica all’INPS entro il 30 settembre 2026 e conservare la ricevuta di invio e il prospetto di calcolo dell’esonero.
L’INPS ha avviato una campagna verso le aziende che fruiscono dell’esonero contributivo per l’assunzione di donne svantaggiate: poiché la misura è cofinanziata con risorse europee del PON SPAO, i datori di lavoro sono tenuti a dare adeguata informazione ai lavoratori interessati sul contributo dei fondi UE. Si tratta di un adempimento di trasparenza, non di una nuova domanda: chi già beneficia dell’agevolazione deve semplicemente assicurarsi che l’informativa raggiunga il personale, conservando evidenza dell’avvenuta comunicazione a tutela in caso di controlli.
Chi deve intervenireAziende che già beneficiano dell’esonero donne: fornire ai dipendenti l’informativa sul cofinanziamento europeo della misura e conservarne evidenza.
Dal 19 giugno 2026 il datore di lavoro che assume un cittadino extra-UE può sottoscrivere il contratto di soggiorno per lavoro anche con firma digitale, senza doversi recare fisicamente allo sportello competente. La nuova modalità si affianca alla firma autografa, che resta pienamente valida: si tratta quindi di una semplificazione facoltativa, pensata per ridurre tempi e spostamenti nella fase di regolarizzazione del rapporto. Per le imprese che ricorrono a manodopera straniera l’adempimento diventa più snello, ma occorre dotarsi di un dispositivo di firma valido e curare la corretta compilazione della modulistica.
Chi deve intervenireDatori di lavoro che assumono cittadini extra-UE: valutare l’uso della firma digitale per la stipula del contratto di soggiorno, verificando il possesso di un dispositivo di firma valido e la completezza della documentazione.
Il Consiglio dei ministri ha approvato in esame preliminare lo schema di decreto legislativo che recepisce la direttiva europea sul lavoro mediante piattaforme digitali. Il testo introduce una presunzione legale di subordinazione quando emergono elementi di direzione e controllo sulla prestazione, disciplina in modo organico la gestione algoritmica (con obblighi di trasparenza sui sistemi automatizzati di monitoraggio e decisione e diritto a una revisione umana) e rafforza gli obblighi informativi delle piattaforme, con un apparato sanzionatorio dedicato. Il recepimento dovrà completarsi entro il 2 dicembre 2026.
Chi deve intervenireLe piattaforme e i committenti che organizzano prestazioni tramite app: è opportuno mappare fin da ora i sistemi algoritmici di assegnazione e valutazione e riesaminare i contratti dei collaboratori, perché la presunzione di subordinazione potrà spostare sull’organizzazione l’onere di provare la natura autonoma del rapporto.
Il decreto, in vigore dal 1° maggio 2026 e confermato con modifiche dalla legge di conversione, ancora la retribuzione al trattamento economico complessivo previsto dai contratti collettivi nazionali stipulati dalle organizzazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale nella categoria. Sui rinnovi, in caso di mancato rinnovo entro i primi nove mesi dalla scadenza e salvo diversa previsione contrattuale, scatta un adeguamento retributivo a titolo di anticipazione forfettaria pari al 50% della variazione dell'IPCA-NEI, l'indice dei prezzi al consumo al netto dei prodotti energetici importati. Sulla somministrazione resta il limite di ventiquattro mesi per le missioni dei lavoratori assunti a termine dall'agenzia; si aggiunge un tetto ulteriore di trentasei mesi, decorrente dal 28 giugno 2026, per le missioni a termine dei lavoratori assunti a tempo indeterminato dal somministratore presso il medesimo utilizzatore (art. 19, comma 2-bis, d.lgs. 81/2015).
Chi deve intervenireChi gestisce il personale: vanno verificati il contratto collettivo applicato e la sua data di scadenza, perché l'adeguamento opera dal nono mese solo in assenza di diverse pattuizioni contrattuali e solo per i CCNL che scadono dal 1° maggio 2026: per quelli già scaduti a quella data il meccanismo parte dal 1° gennaio 2027 (art. 10, comma 5). Nel frattempo va censita, contratto per contratto, la data di scadenza naturale.
L'INPS ha diffuso le istruzioni per le misure straordinarie di integrazione salariale nelle situazioni climatiche eccezionali, comprese le ondate di calore anomalo, per il periodo dal 1° luglio al 31 dicembre 2026. La norma è in un decreto-legge ancora in corso di conversione (termine: 25 agosto 2026) e può essere modificata. Per le imprese dell'edilizia e affini, dell'escavazione e della lavorazione dei materiali lapidei (art. 10, comma 1, lettere m, n e o, d.lgs. 148/2015) le sospensioni per eventi oggettivamente non evitabili accedono alla CIGO in deroga all'art. 12, commi 2 e 3: i periodi non si computano nei limiti delle 52 settimane. In via ordinaria l'esclusione degli eventi non evitabili dai limiti di durata non si applica proprio a questi settori (art. 12, comma 4): è qui la novità, valida dal 1° luglio al 31 dicembre 2026 nel limite di spesa di 4,9 milioni di euro, oltre il quale l'INPS non accoglie le domande. L'esonero dal contributo addizionale discende già dall'art. 13, comma 3.
Chi deve intervenireIl datore di lavoro, o il consulente per suo conto, sul servizio telematico INPS: domanda entro la fine del mese successivo all'evento (art. 15, comma 2, d.lgs. 148/2015). Oltre il termine il trattamento non decorre per i periodi anteriori di una settimana e, se la perdita è imputabile al ritardo, l'impresa deve corrispondere ai lavoratori una somma pari all'integrazione non percepita (art. 15, commi 3 e 4). Vanno conservati i dati meteo della località a supporto della causale.
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