Il regime forfettario è il regime fiscale agevolato pensato per le persone fisiche che esercitano attività d’impresa, arti o professioni in forma individuale. È oggi il regime naturale di riferimento per chi apre una partita IVA di piccole e medie dimensioni, perché consente una tassazione semplificata a imposta unica, adempimenti contabili ridotti e l’esclusione da IVA e IRAP. Questa guida, aggiornata alle regole in vigore nel 2026, illustra in modo completo requisiti, calcolo del reddito, imposta sostitutiva, contributi previdenziali, cause di esclusione, vantaggi, limiti e adempimenti pratici, con alcuni esempi numerici svolti.
Prima di procedere, un avvertimento metodologico: gli importi fiscali strutturali (soglia di 85.000 euro, aliquote, coefficienti) sono stabili e confermati per il 2026, mentre i valori contributivi INPS vengono rideterminati ogni anno con apposita circolare. I dati contributivi qui riportati derivano dalle circolari INPS del 2026; è comunque buona prassi verificarli con il proprio commercialista al momento del calcolo.
A chi si rivolge e requisiti di accesso
Possono aderire al regime forfettario le persone fisiche (professionisti, artigiani, commercianti, lavoratori autonomi) che esercitano l’attività in forma individuale. Sono escluse per definizione le società di ogni tipo. Per accedere e permanere nel regime occorre rispettare, nell’anno precedente, i seguenti requisiti:
Ricavi o compensi non superiori a 85.000 euro, ragguagliati ad anno in caso di attività iniziata in corso d’anno. Chi è già in attività verifica il dato dell’anno precedente.
Spese per lavoro dipendente e assimilato non superiori a 20.000 euro lordi annui (compensi a collaboratori, dipendenti, lavoro accessorio, utili ad associati in partecipazione con apporto di lavoro).
Chi inizia una nuova attività può aderire dichiarando nella comunicazione di inizio attività (modello AA9) di presumere il rispetto dei requisiti. Il regime è il regime naturale: si applica automaticamente se ricorrono le condizioni, salvo opzione espressa per il regime ordinario.
Come si calcola il reddito: i coefficienti di redditività
La caratteristica centrale del forfettario è che il reddito imponibile non si calcola sottraendo i costi effettivi ai ricavi, ma applicando ai ricavi (o compensi) percepiti un coefficiente di redditività forfettario, fissato per legge in base al codice ATECO dell’attività. La parte restante rappresenta la quota di costi riconosciuta in modo forfettario, indipendentemente dalle spese realmente sostenute.
Reddito imponibile = Ricavi/Compensi incassati × Coefficiente di redditività
Si applica il principio di cassa: contano gli incassi effettivi dell’anno, non le fatture emesse. Ecco la tabella dei coefficienti per macro-attività, invariati nel 2026:
Gruppo di attività
Codici ATECO indicativi
Coefficiente
Industrie alimentari e delle bevande
10 – 11
40%
Commercio all’ingrosso e al dettaglio
45, 46, 47
40%
Commercio ambulante di prodotti alimentari
47.81
40%
Commercio ambulante di altri prodotti
47.82, 47.89
54%
Costruzioni e attività immobiliari
41, 42, 43, 68
86%
Intermediari del commercio
46.1
62%
Servizi di alloggio e ristorazione
55, 56
40%
Attività professionali, scientifiche, tecniche, sanitarie, istruzione, servizi finanziari
64-66, 69-75, 85, 86-88
78%
Altre attività economiche (residuale)
tutti gli altri codici
67%
Esempio di lettura: un consulente (coefficiente 78%) che incassa 40.000 euro ha un reddito imponibile forfettario di 31.200 euro; un commerciante (coefficiente 40%) che incassa 40.000 euro ha un reddito imponibile di 16.000 euro. A parità di incasso il carico fiscale dipende fortemente dal coefficiente della propria attività.
L’imposta sostitutiva: 15% e 5%
Sul reddito imponibile determinato con il coefficiente si applica un’unica imposta sostitutiva che assorbe IRPEF, addizionali regionali e comunali e IRAP. Le aliquote sono due:
15% ordinaria, applicata alla generalità dei contribuenti forfettari.
5% agevolata per le nuove attività, applicabile per i primi cinque periodi d’imposta a chi avvia una nuova attività, a condizione che: non si sia esercitata attività d’impresa o professionale nei tre anni precedenti; l’attività non sia mera prosecuzione di altra svolta come dipendente o autonomo (salvo pratica obbligatoria); se si prosegue un’attività altrui, che i relativi ricavi dell’anno precedente non superassero 85.000 euro.
I contributi previdenziali versati sono deducibili dal reddito imponibile prima dell’applicazione dell’imposta: si calcola quindi l’imposta su (reddito forfettario meno contributi pagati nell’anno). Questo riduce sensibilmente la base imponibile.
I contributi previdenziali
L’imposta sostitutiva riguarda solo il fisco: i contributi INPS restano dovuti e rappresentano, per molti forfettari, la voce di costo più rilevante.
Professionisti iscritti alla Gestione Separata
I professionisti privi di una cassa di categoria versano alla Gestione Separata INPS. Per il 2026 l’aliquota è del 26,07% per chi non è iscritto ad altra forma pensionistica obbligatoria (24% per i già pensionati o coperti da altra previdenza). I contributi si calcolano sul reddito imponibile forfettario, senza minimale fisso. Il massimale di reddito per il 2026 è di 122.295 euro.
Artigiani e commercianti
Chi esercita attività d’impresa iscritta alle gestioni artigiani o commercianti versa contributi con una parte fissa fino al reddito minimale e una parte percentuale sull’eccedenza. Per il 2026:
Voce (2026)
Artigiani
Commercianti
Reddito minimale annuo
18.808 euro
18.808 euro
Aliquota contributiva
24,00%
24,48%
Contributo fisso minimo annuo
circa 4.521 euro
circa 4.612 euro
Massimale di reddito
122.295 euro
122.295 euro
Sulla quota di reddito oltre 56.224 euro l’aliquota aumenta di un punto (25% e 25,48%). Il contributo fisso è dovuto anche con reddito basso o nullo: è un costo minimo che l’artigiano o commerciante sostiene in ogni caso.
La riduzione contributiva del 35%
I forfettari artigiani e commercianti possono richiedere una riduzione del 35% dei contributi (fissi e percentuali). La domanda va presentata all’INPS in via telematica, di norma entro il 28 febbraio (o all’iscrizione per i nuovi). La riduzione abbassa l’esborso ma riduce proporzionalmente l’accredito pensionistico e non si applica ai professionisti in Gestione Separata.
Le cause ostative in dettaglio
Anche rispettando i requisiti di ricavi, alcune situazioni impediscono l’accesso o la permanenza nel regime. Le principali per il 2026:
Redditi da lavoro dipendente o assimilato (inclusa pensione) superiori a 35.000 euro nell’anno precedente. La soglia (da 30.000 a 35.000 euro) è confermata per il 2026. Non opera se il rapporto di lavoro è cessato nell’anno precedente senza altri redditi da lavoro o pensione nello stesso anno.
Partecipazione a società di persone, associazioni professionali o imprese familiari contemporaneamente all’attività individuale.
Controllo diretto o indiretto di una S.r.l. che esercita attività riconducibili a quella del forfettario.
Prevalenza dei ricavi verso l’attuale o precedente datore di lavoro (oltre il 50%) nei due anni precedenti: misura anti finte partite IVA.
Utilizzo di regimi speciali IVA o forfettari di determinazione del reddito (agricoltura, editoria, agenzie di viaggio, tabacchi, ecc.).
Residenza fiscale all’estero, salvo residenti UE/SEE con almeno il 75% del reddito prodotto in Italia.
I vantaggi del regime
Tassazione ridotta e certa: imposta unica al 15% (o 5% per i primi cinque anni), che sostituisce IRPEF, addizionali e IRAP.
Nessun addebito IVA: fatture senza IVA, più competitività verso i privati e gestione semplificata.
Esonero da adempimenti IVA: niente liquidazioni, dichiarazione annuale, comunicazioni.
Nessuna ritenuta d’acconto sui compensi.
Contabilità semplificata ed esclusione dagli ISA.
Deducibilità dei contributi versati.
I limiti e gli svantaggi
Impossibilità di dedurre i costi reali: penalizza chi ha spese effettive elevate.
IVA sugli acquisti non detraibile: diventa un costo pieno.
Contributi comunque dovuti, con il peso del fisso per artigiani e commercianti.
Tetto di 85.000 euro che limita la crescita senza cambiare regime.
Adempimenti pratici e fatturazione elettronica
Fatturazione elettronica obbligatoria: dal 2024 estesa a tutti i forfettari, senza soglia di esonero. Nel 2026 ogni forfettario emette solo fatture elettroniche via SdI.
Diciture in fattura: operazione senza IVA ai sensi dell’art. 1, commi 54-89, L. 190/2014, con indicazione dell’assenza di ritenuta.
Imposta di bollo di 2 euro sulle fatture oltre 77,47 euro (assolta in modo virtuale, versamento trimestrale).
Dichiarazione dei redditi: quadro LM del modello Redditi PF.
Versamenti con F24: saldo e primo acconto entro il 30 giugno, secondo acconto entro il 30 novembre.
Quando conviene davvero: esempi numerici
Esempio 1 – Consulente con 40.000 euro (coefficiente 78%, Gestione Separata, 15%)
Reddito imponibile: 40.000 × 78% = 31.200 euro
Contributi Gestione Separata: 31.200 × 26,07% = 8.134 euro (deducibili)
Base imponibile: 31.200 − 8.134 = 23.066 euro
Imposta 15%: 3.460 euro
Prelievo totale: circa 11.594 euro su 40.000 di incassi
Con aliquota start-up al 5% l’imposta scenderebbe a circa 1.153 euro e il prelievo totale a circa 9.287 euro.
Esempio 2 – Quando NON conviene: costi reali elevati
Un professionista (coefficiente 78%) incassa 45.000 euro ma sostiene 20.000 euro di costi reali:
Nel forfettario il reddito imponibile è comunque 45.000 × 78% = 35.100 euro (i costi reali non sono deducibili).
In regime ordinario/semplificato sarebbe 45.000 − 20.000 = 25.000 euro.
Regola pratica: quando l’incidenza dei costi reali supera la quota forfettaria (100% meno il coefficiente), il forfettario tende a penalizzare. Per un coefficiente del 78% il punto di indifferenza è intorno al 22% di costi.
Uscita e decadenza dal regime
Superamento di 85.000 senza superare 100.000 euro: il regime cessa dall’anno successivo.
Superamento di 100.000 euro: fuoriuscita immediata nell’anno in corso, con obbligo di IVA dall’operazione che determina lo sforamento.
Sopravvenienza di una causa ostativa: il regime cessa dall’anno successivo.
In sintesi
Il regime forfettario 2026 conferma il proprio assetto: soglia di 85.000 euro, imposta sostitutiva al 15% (5% per le nuove attività nei primi cinque anni), reddito determinato tramite coefficienti ATECO, esonero da IVA e IRAP e adempimenti minimi, con fatturazione elettronica obbligatoria. Resta molto vantaggioso per attività con costi contenuti, ma va scelto dopo una verifica personalizzata. Lo Studio Antolini è a disposizione per valutare la convenienza nel caso specifico e gestire accesso, adempimenti ed eventuale uscita.
Guida al regime forfettario 2026
Il regime forfettario è il regime fiscale agevolato pensato per le persone fisiche che esercitano attività d’impresa, arti o professioni in forma individuale. È oggi il regime naturale di riferimento per chi apre una partita IVA di piccole e medie dimensioni, perché consente una tassazione semplificata a imposta unica, adempimenti contabili ridotti e l’esclusione da IVA e IRAP. Questa guida, aggiornata alle regole in vigore nel 2026, illustra in modo completo requisiti, calcolo del reddito, imposta sostitutiva, contributi previdenziali, cause di esclusione, vantaggi, limiti e adempimenti pratici, con alcuni esempi numerici svolti.
Prima di procedere, un avvertimento metodologico: gli importi fiscali strutturali (soglia di 85.000 euro, aliquote, coefficienti) sono stabili e confermati per il 2026, mentre i valori contributivi INPS vengono rideterminati ogni anno con apposita circolare. I dati contributivi qui riportati derivano dalle circolari INPS del 2026; è comunque buona prassi verificarli con il proprio commercialista al momento del calcolo.
A chi si rivolge e requisiti di accesso
Possono aderire al regime forfettario le persone fisiche (professionisti, artigiani, commercianti, lavoratori autonomi) che esercitano l’attività in forma individuale. Sono escluse per definizione le società di ogni tipo. Per accedere e permanere nel regime occorre rispettare, nell’anno precedente, i seguenti requisiti:
Ricavi o compensi non superiori a 85.000 euro, ragguagliati ad anno in caso di attività iniziata in corso d’anno. Chi è già in attività verifica il dato dell’anno precedente.
Spese per lavoro dipendente e assimilato non superiori a 20.000 euro lordi annui (compensi a collaboratori, dipendenti, lavoro accessorio, utili ad associati in partecipazione con apporto di lavoro).
Chi inizia una nuova attività può aderire dichiarando nella comunicazione di inizio attività (modello AA9) di presumere il rispetto dei requisiti. Il regime è il regime naturale: si applica automaticamente se ricorrono le condizioni, salvo opzione espressa per il regime ordinario.
Come si calcola il reddito: i coefficienti di redditività
La caratteristica centrale del forfettario è che il reddito imponibile non si calcola sottraendo i costi effettivi ai ricavi, ma applicando ai ricavi (o compensi) percepiti un coefficiente di redditività forfettario, fissato per legge in base al codice ATECO dell’attività. La parte restante rappresenta la quota di costi riconosciuta in modo forfettario, indipendentemente dalle spese realmente sostenute.
Reddito imponibile = Ricavi/Compensi incassati × Coefficiente di redditività
Si applica il principio di cassa: contano gli incassi effettivi dell’anno, non le fatture emesse. Ecco la tabella dei coefficienti per macro-attività, invariati nel 2026:
Gruppo di attività
Codici ATECO indicativi
Coefficiente
Industrie alimentari e delle bevande
10 – 11
40%
Commercio all’ingrosso e al dettaglio
45, 46, 47
40%
Commercio ambulante di prodotti alimentari
47.81
40%
Commercio ambulante di altri prodotti
47.82, 47.89
54%
Costruzioni e attività immobiliari
41, 42, 43, 68
86%
Intermediari del commercio
46.1
62%
Servizi di alloggio e ristorazione
55, 56
40%
Attività professionali, scientifiche, tecniche, sanitarie, istruzione, servizi finanziari
64-66, 69-75, 85, 86-88
78%
Altre attività economiche (residuale)
tutti gli altri codici
67%
Esempio di lettura: un consulente (coefficiente 78%) che incassa 40.000 euro ha un reddito imponibile forfettario di 31.200 euro; un commerciante (coefficiente 40%) che incassa 40.000 euro ha un reddito imponibile di 16.000 euro. A parità di incasso il carico fiscale dipende fortemente dal coefficiente della propria attività.
L’imposta sostitutiva: 15% e 5%
Sul reddito imponibile determinato con il coefficiente si applica un’unica imposta sostitutiva che assorbe IRPEF, addizionali regionali e comunali e IRAP. Le aliquote sono due:
15% ordinaria, applicata alla generalità dei contribuenti forfettari.
5% agevolata per le nuove attività, applicabile per i primi cinque periodi d’imposta a chi avvia una nuova attività, a condizione che: non si sia esercitata attività d’impresa o professionale nei tre anni precedenti; l’attività non sia mera prosecuzione di altra svolta come dipendente o autonomo (salvo pratica obbligatoria); se si prosegue un’attività altrui, che i relativi ricavi dell’anno precedente non superassero 85.000 euro.
I contributi previdenziali versati sono deducibili dal reddito imponibile prima dell’applicazione dell’imposta: si calcola quindi l’imposta su (reddito forfettario meno contributi pagati nell’anno). Questo riduce sensibilmente la base imponibile.
I contributi previdenziali
L’imposta sostitutiva riguarda solo il fisco: i contributi INPS restano dovuti e rappresentano, per molti forfettari, la voce di costo più rilevante.
Professionisti iscritti alla Gestione Separata
I professionisti privi di una cassa di categoria versano alla Gestione Separata INPS. Per il 2026 l’aliquota è del 26,07% per chi non è iscritto ad altra forma pensionistica obbligatoria (24% per i già pensionati o coperti da altra previdenza). I contributi si calcolano sul reddito imponibile forfettario, senza minimale fisso. Il massimale di reddito per il 2026 è di 122.295 euro.
Artigiani e commercianti
Chi esercita attività d’impresa iscritta alle gestioni artigiani o commercianti versa contributi con una parte fissa fino al reddito minimale e una parte percentuale sull’eccedenza. Per il 2026:
Voce (2026)
Artigiani
Commercianti
Reddito minimale annuo
18.808 euro
18.808 euro
Aliquota contributiva
24,00%
24,48%
Contributo fisso minimo annuo
circa 4.521 euro
circa 4.612 euro
Massimale di reddito
122.295 euro
122.295 euro
Sulla quota di reddito oltre 56.224 euro l’aliquota aumenta di un punto (25% e 25,48%). Il contributo fisso è dovuto anche con reddito basso o nullo: è un costo minimo che l’artigiano o commerciante sostiene in ogni caso.
La riduzione contributiva del 35%
I forfettari artigiani e commercianti possono richiedere una riduzione del 35% dei contributi (fissi e percentuali). La domanda va presentata all’INPS in via telematica, di norma entro il 28 febbraio (o all’iscrizione per i nuovi). La riduzione abbassa l’esborso ma riduce proporzionalmente l’accredito pensionistico e non si applica ai professionisti in Gestione Separata.
Le cause ostative in dettaglio
Anche rispettando i requisiti di ricavi, alcune situazioni impediscono l’accesso o la permanenza nel regime. Le principali per il 2026:
Redditi da lavoro dipendente o assimilato (inclusa pensione) superiori a 35.000 euro nell’anno precedente. La soglia (da 30.000 a 35.000 euro) è confermata per il 2026. Non opera se il rapporto di lavoro è cessato nell’anno precedente senza altri redditi da lavoro o pensione nello stesso anno.
Partecipazione a società di persone, associazioni professionali o imprese familiari contemporaneamente all’attività individuale.
Controllo diretto o indiretto di una S.r.l. che esercita attività riconducibili a quella del forfettario.
Prevalenza dei ricavi verso l’attuale o precedente datore di lavoro (oltre il 50%) nei due anni precedenti: misura anti finte partite IVA.
Utilizzo di regimi speciali IVA o forfettari di determinazione del reddito (agricoltura, editoria, agenzie di viaggio, tabacchi, ecc.).
Residenza fiscale all’estero, salvo residenti UE/SEE con almeno il 75% del reddito prodotto in Italia.
I vantaggi del regime
Tassazione ridotta e certa: imposta unica al 15% (o 5% per i primi cinque anni), che sostituisce IRPEF, addizionali e IRAP.
Nessun addebito IVA: fatture senza IVA, più competitività verso i privati e gestione semplificata.
Esonero da adempimenti IVA: niente liquidazioni, dichiarazione annuale, comunicazioni.
Nessuna ritenuta d’acconto sui compensi.
Contabilità semplificata ed esclusione dagli ISA.
Deducibilità dei contributi versati.
I limiti e gli svantaggi
Impossibilità di dedurre i costi reali: penalizza chi ha spese effettive elevate.
IVA sugli acquisti non detraibile: diventa un costo pieno.
Contributi comunque dovuti, con il peso del fisso per artigiani e commercianti.
Tetto di 85.000 euro che limita la crescita senza cambiare regime.
Adempimenti pratici e fatturazione elettronica
Fatturazione elettronica obbligatoria: dal 2024 estesa a tutti i forfettari, senza soglia di esonero. Nel 2026 ogni forfettario emette solo fatture elettroniche via SdI.
Diciture in fattura: operazione senza IVA ai sensi dell’art. 1, commi 54-89, L. 190/2014, con indicazione dell’assenza di ritenuta.
Imposta di bollo di 2 euro sulle fatture oltre 77,47 euro (assolta in modo virtuale, versamento trimestrale).
Dichiarazione dei redditi: quadro LM del modello Redditi PF.
Versamenti con F24: saldo e primo acconto entro il 30 giugno, secondo acconto entro il 30 novembre.
Quando conviene davvero: esempi numerici
Esempio 1 – Consulente con 40.000 euro (coefficiente 78%, Gestione Separata, 15%)
Reddito imponibile: 40.000 × 78% = 31.200 euro
Contributi Gestione Separata: 31.200 × 26,07% = 8.134 euro (deducibili)
Base imponibile: 31.200 − 8.134 = 23.066 euro
Imposta 15%: 3.460 euro
Prelievo totale: circa 11.594 euro su 40.000 di incassi
Con aliquota start-up al 5% l’imposta scenderebbe a circa 1.153 euro e il prelievo totale a circa 9.287 euro.
Esempio 2 – Quando NON conviene: costi reali elevati
Un professionista (coefficiente 78%) incassa 45.000 euro ma sostiene 20.000 euro di costi reali:
Nel forfettario il reddito imponibile è comunque 45.000 × 78% = 35.100 euro (i costi reali non sono deducibili).
In regime ordinario/semplificato sarebbe 45.000 − 20.000 = 25.000 euro.
Regola pratica: quando l’incidenza dei costi reali supera la quota forfettaria (100% meno il coefficiente), il forfettario tende a penalizzare. Per un coefficiente del 78% il punto di indifferenza è intorno al 22% di costi.
Uscita e decadenza dal regime
Superamento di 85.000 senza superare 100.000 euro: il regime cessa dall’anno successivo.
Superamento di 100.000 euro: fuoriuscita immediata nell’anno in corso, con obbligo di IVA dall’operazione che determina lo sforamento.
Sopravvenienza di una causa ostativa: il regime cessa dall’anno successivo.
In sintesi
Il regime forfettario 2026 conferma il proprio assetto: soglia di 85.000 euro, imposta sostitutiva al 15% (5% per le nuove attività nei primi cinque anni), reddito determinato tramite coefficienti ATECO, esonero da IVA e IRAP e adempimenti minimi, con fatturazione elettronica obbligatoria. Resta molto vantaggioso per attività con costi contenuti, ma va scelto dopo una verifica personalizzata. Lo Studio Antolini è a disposizione per valutare la convenienza nel caso specifico e gestire accesso, adempimenti ed eventuale uscita.
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