L'Edicola dello Studio · I temi del momento
I provvedimenti di cui si discute davvero in questi mesi, spiegati per quello che cambiano nel lavoro di un'impresa e di chi la assiste. Non una rassegna del giorno: i testi che stanno riscrivendo le regole, con gli estremi esatti per andare alla fonte.
Aggiornata al 21 luglio 2026.
Il TUIR è stato riscritto. Il decreto legislativo 117/2026, attuativo dell'articolo 21 della legge delega 111/2023, riordina in un solo corpo normativo la disciplina delle imposte sui redditi di persone fisiche, professionisti, imprese e immobili, assorbendo disposizioni che negli anni si erano depositate in decine di leggi diverse e sostituendo il D.P.R. 917/1986.
Due date da non confondere: il decreto è in vigore dal 4 luglio 2026, ma le sue disposizioni si applicano dal 1° gennaio 2027. Fino ad allora si continua a ragionare con il testo attuale.
Perché contaCambia la mappa, non solo la numerazione: contratti, statuti, procedure interne e software gestionali contengono rinvii ad articoli del vecchio TUIR che dal 2027 non corrisponderanno più. Il 2026 è l'anno per fare l'inventario di quei rinvii con calma, invece di scoprirli in corsa.
Il termine per accettare la proposta dell'Agenzia delle Entrate per il biennio 2026-2027 è stato spostato dal 30 settembre al 31 ottobre 2026; cadendo di sabato, slitta a lunedì 2 novembre. L'adesione passa dal quadro P del modello Redditi 2026. La legge di conversione ha introdotto un tetto alla proposta: non oltre il 30% del reddito dichiarato per chi ha un punteggio ISA tra 6 e 8, non oltre il 35% per chi sta tra 1 e 6. Resta lo sbarramento per debiti superiori a 5.000 euro non rateizzati.
Cosa fare adessoLa scelta va istruita con i numeri del 2026 in mano, non a ridosso della scadenza: il confronto tra proposta e reddito atteso è l'unico modo per capire se conviene. Chi ha debiti aperti ha ancora tempo per rateizzarli e rientrare nei requisiti.
L'Agenzia ha avviato un commento in quattro parti al Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza. La prima è dedicata agli istituti introdotti dal Codice, composizione negoziata, concordato semplificato, piano di ristrutturazione soggetto a omologazione e disciplina dei gruppi, e chiarisce i profili fiscali della transazione, compresa la falcidia dell'IVA. La bozza della seconda parte, su sovraindebitamento ed esdebitazione, è stata sottoposta a consultazione pubblica.
Perché contaÈ la prima presa di posizione organica dell'amministrazione finanziaria su strumenti diventati ordinaria amministrazione per le imprese in tensione: incide su come si imposta una trattativa con il Fisco dentro una procedura.
L'efficacia dei testi unici già pubblicati — d.lgs. n. 173/2024 (sanzioni tributarie amministrative e penali), d.lgs. n. 174/2024 (tributi erariali minori) e d.lgs. n. 175/2024 (giustizia tributaria) — è stata rinviata al 1° gennaio 2027, per tenere conto dei decreti correttivi ancora in corso di adozione.
Attenzione all'errore comuneNel 2026 continuano ad applicarsi le regole precedenti: chi cita quei testi unici come già vigenti, ad esempio in materia sanzionatoria, sta lavorando su norme che non sono ancora operative.
Il recesso unilaterale da un accordo aziendale a tempo indeterminato è legittimo — il contratto collettivo privo di termine non può vincolare per sempre le parti — ma la disdetta non cancella tutto ciò che l’accordo ha prodotto. Restano intangibili i diritti già entrati nel patrimonio del lavoratore quale corrispettivo di una prestazione resa o di una fase del rapporto esaurita; cadono invece le mere aspettative. E se l’emolumento è agganciato a un presupposto non rimovibile — nel caso deciso, la conformazione geografica del territorio — entra nel trattamento retributivo protetto dall’art. 2103 c.c. e sopravvive al recesso. Poiché l’accertamento della causale avviene nel merito ed è insindacabile in cassazione, il testo dell’accordo è la prova principale.
Chi deve intervenireDatore di lavoro e consulente del lavoro: qualificare per iscritto la causale di ogni voce dell’accordo — se remunera prestazioni già rese o se è proiettata sul futuro, se il presupposto è rimovibile o strutturale — prima di inviare la disdetta alle organizzazioni stipulanti, e adeguare i cedolini solo dal periodo di paga successivo all’efficacia del recesso, conservando accordo, disdetta, verbali e LUL.
La posta elettronica assegnata a un account individuale genera dati personali del lavoratore, sia nel contenuto sia nei log di sistema. Il trattamento è possibile entro tre vincoli cumulativi: base giuridica e finalità determinate; rispetto dell’art. 4 dello Statuto dei lavoratori, richiamato come condizione di liceità dall’art. 114 del Codice privacy; conservazione limitata a quanto necessario, con motivazione documentata. Il programma di posta è strumento di lavoro, ma la conservazione prolungata e generalizzata dei metadati consente di ricostruire a posteriori l’attività dei singoli e richiede perciò accordo sindacale o autorizzazione dell’Ispettorato. Il Garante indica un periodo orientativo di pochi giorni: non è un termine di legge e la misura va definita caso per caso.
Chi deve intervenireDatore di lavoro, DPO e responsabile IT con il consulente del lavoro: farsi consegnare dal fornitore del servizio di posta la scheda tecnica di log e backup, fissare e motivare per iscritto i tempi di conservazione, attivare l’accordo sindacale o l’istanza all’Ispettorato PRIMA di avviare conservazioni eccedenti, aggiornare informativa e disciplinare interno e completare la valutazione d’impatto.
Il documento di indirizzo del Garante (provv. 6 giugno 2024 n. 364, che ha sostituito il provv. 21 dicembre 2023 n. 642) riguarda i metadati registrati nei log dei sistemi di trasmissione e smistamento, non il contenuto dei messaggi. I 21 giorni indicati sono un orientamento, non un termine di legge: l'obbligo discende dall'art. 5, par. 1, lett. e) del GDPR e dall'art. 4 L. 300/1970, richiamato dall'art. 114 del Codice privacy. La raccolta funzionale al solo funzionamento del servizio resta nel comma 2; la conservazione prolungata, che rende possibile il controllo a distanza, richiede accordo sindacale o autorizzazione dell'Ispettorato.
Chi deve intervenireDatore di lavoro: far verificare all'amministratore di sistema i tempi di retention del servizio di posta, aggiornare l'informativa ex art. 13 GDPR e, se la conservazione eccede il necessario, avviare subito la procedura ex art. 4, comma 1.
Con la circolare n. 81 del 24 luglio 2026 l'INPS illustra le modifiche introdotte dall'articolo 7-bis del decreto-legge n. 19/2026, convertito dalla legge n. 50/2026, alla disciplina dell'assegno unico e universale. L'intervento allinea la misura al regolamento (CE) n. 883/2004 sul coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale: viene rivisto il perimetro dei figli che danno diritto alla prestazione, con apertura ai figli fiscalmente a carico residenti in un altro Stato membro dell'Unione, e vengono ritoccati i criteri legati a cittadinanza, residenza e iscrizione previdenziale. La circolare precisa inoltre modalità di domanda, criteri di determinazione dell'importo e decorrenza della prestazione.
Chi deve intervenireGli studi che assistono lavoratori transfrontalieri, distaccati e cittadini di altri Stati membri: vanno riviste le posizioni già respinte per il solo fatto della residenza estera dei figli e valutata la presentazione di nuove domande. Utile un controllo mirato sui nuclei con familiari all'estero prima di rispondere ai lavoratori, perché la decorrenza segue le regole indicate dalla circolare e non è automaticamente retroattiva.
L'ipotesi di accordo sottoscritta il 4 giugno 2026 da Unionmeccanica Confapi con Fim-Cisl, Fiom-Cgil e Uilm-Uil è stata approvata dalla consultazione certificata conclusa il 23 luglio 2026. Il contratto copre il periodo dal 4 giugno 2026 al 31 dicembre 2028 e prevede un aumento a regime di 200 euro lordi sul 5° livello, con riparametrazione sugli altri livelli. La platea interessata supera le 42.000 imprese e i 450.000 addetti: si tratta di uno dei rinnovi più ampi del comparto metalmeccanico dopo quello dell'industria.
Chi deve intervenireLe imprese che applicano il CCNL Unionmeccanica Confapi: vanno aggiornate le tabelle retributive in procedura paghe secondo le scadenze degli scaglioni, ricalcolati gli istituti indiretti e differiti sui nuovi minimi e verificato l'impatto sul costo del lavoro nei preventivi già formulati. Prima di liquidare arretrati conviene attendere il testo definitivo sottoscritto.
L’INPS ha reso operativa la procedura per accedere agli esoneri contributivi previsti dal decreto Coesione a favore di chi assume a tempo indeterminato giovani under 35, donne prive di impiego e lavoratori nelle regioni della ZES unica del Mezzogiorno. Il beneficio copre integralmente i contributi a carico del datore, entro un tetto mensile che varia in funzione della misura. Le domande di ammissione, con la relativa prenotazione delle risorse, vanno trasmesse entro il 30 settembre 2026. Trattandosi di fondi a capienza limitata, conviene predisporre per tempo le istanze e verificare i requisiti dei rapporti agevolabili.
Chi deve intervenireDatori di lavoro che hanno assunto o intendono assumere under 35, donne o personale nella ZES unica: verificare i requisiti e trasmettere la domanda di esonero all’INPS entro il 30 settembre 2026.
L’INPS ha avviato una campagna verso le aziende che fruiscono dell’esonero contributivo per l’assunzione di donne svantaggiate: poiché la misura è cofinanziata con risorse europee del PON SPAO, i datori di lavoro sono tenuti a dare adeguata informazione ai lavoratori interessati sul contributo dei fondi UE. Si tratta di un adempimento di trasparenza, non di una nuova domanda: chi già beneficia dell’agevolazione deve semplicemente assicurarsi che l’informativa raggiunga il personale, conservando evidenza dell’avvenuta comunicazione a tutela in caso di controlli.
Chi deve intervenireAziende che già beneficiano dell’esonero donne: fornire ai dipendenti l’informativa sul cofinanziamento europeo della misura e conservarne evidenza.
Dal 19 giugno 2026 il datore di lavoro che assume un cittadino extra-UE può sottoscrivere il contratto di soggiorno per lavoro anche con firma digitale, senza doversi recare fisicamente allo sportello competente. La nuova modalità si affianca alla firma autografa, che resta pienamente valida: si tratta quindi di una semplificazione facoltativa, pensata per ridurre tempi e spostamenti nella fase di regolarizzazione del rapporto. Per le imprese che ricorrono a manodopera straniera l’adempimento diventa più snello, ma occorre dotarsi di un dispositivo di firma valido e curare la corretta compilazione della modulistica.
Chi deve intervenireDatori di lavoro che assumono cittadini extra-UE: valutare l’uso della firma digitale per la stipula del contratto di soggiorno, verificando il possesso di un dispositivo di firma valido e la completezza della documentazione.
Il Consiglio dei ministri ha approvato in esame preliminare lo schema di decreto legislativo che recepisce la direttiva europea sul lavoro mediante piattaforme digitali. Il testo introduce una presunzione legale di subordinazione quando emergono elementi di direzione e controllo sulla prestazione, disciplina in modo organico la gestione algoritmica — con obblighi di trasparenza sui sistemi automatizzati di monitoraggio e decisione e diritto a una revisione umana — e rafforza gli obblighi informativi delle piattaforme, con un apparato sanzionatorio dedicato. Il recepimento dovrà completarsi entro il 2 dicembre 2026.
Chi deve intervenireLe piattaforme e i committenti che organizzano prestazioni tramite app: è opportuno mappare fin da ora i sistemi algoritmici di assegnazione e valutazione e riesaminare i contratti dei collaboratori, perché la presunzione di subordinazione potrà spostare sull’organizzazione l’onere di provare la natura autonoma del rapporto.
Il decreto, in vigore dal 1° maggio 2026 e confermato con modifiche dalla legge di conversione, ancora la retribuzione al trattamento economico complessivo previsto dai contratti collettivi nazionali stipulati dalle organizzazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale nella categoria. Sui rinnovi, in caso di mancato rinnovo entro i primi nove mesi dalla scadenza e salvo diversa previsione contrattuale, scatta un adeguamento retributivo a titolo di anticipazione forfettaria pari al 50% della variazione dell'IPCA-NEI, l'indice dei prezzi al consumo al netto dei prodotti energetici importati. Sulla somministrazione resta il limite di ventiquattro mesi per le missioni dei lavoratori assunti a termine dall'agenzia; si aggiunge un tetto ulteriore di trentasei mesi, decorrente dal 28 giugno 2026, per le missioni a termine dei lavoratori assunti a tempo indeterminato dal somministratore presso il medesimo utilizzatore (art. 19, comma 2-bis, d.lgs. 81/2015).
Chi deve intervenireChi gestisce il personale: vanno verificati il contratto collettivo applicato e la sua data di scadenza, perché l'adeguamento opera dal nono mese solo in assenza di diverse pattuizioni contrattuali e solo per i CCNL che scadono dal 1° maggio 2026: per quelli già scaduti a quella data il meccanismo parte dal 1° gennaio 2027 (art. 10, comma 5). Nel frattempo va censita, contratto per contratto, la data di scadenza naturale.
L'INPS ha diffuso le istruzioni per le misure straordinarie di integrazione salariale nelle situazioni climatiche eccezionali, comprese le ondate di calore anomalo, per il periodo dal 1° luglio al 31 dicembre 2026. La norma è in un decreto-legge ancora in corso di conversione (termine: 25 agosto 2026) e può essere modificata. Per le imprese dell'edilizia e affini, dell'escavazione e della lavorazione dei materiali lapidei (art. 10, comma 1, lettere m, n e o, d.lgs. 148/2015) le sospensioni per eventi oggettivamente non evitabili accedono alla CIGO in deroga all'art. 12, commi 2 e 3: i periodi non si computano nei limiti delle 52 settimane. In via ordinaria l'esclusione degli eventi non evitabili dai limiti di durata non si applica proprio a questi settori (art. 12, comma 4): è qui la novità, valida dal 1° luglio al 31 dicembre 2026 nel limite di spesa di 4,9 milioni di euro, oltre il quale l'INPS non accoglie le domande. L'esonero dal contributo addizionale discende già dall'art. 13, comma 3.
Chi deve intervenireIl datore di lavoro, o il consulente per suo conto, sul servizio telematico INPS: domanda entro la fine del mese successivo all'evento (art. 15, comma 2, d.lgs. 148/2015). Oltre il termine il trattamento non decorre per i periodi anteriori di una settimana e, se la perdita è imputabile al ritardo, l'impresa deve corrispondere ai lavoratori una somma pari all'integrazione non percepita (art. 15, commi 3 e 4). Vanno conservati i dati meteo della località a supporto della causale.
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