Osservatorio Fiscale · – 18 Luglio 2026
I giudici tributari di Lecce chiariscono i presupposti del riporto integrale delle perdite previsto dall’art. 84, comma 2, TUIR per le società di nuova costituzione: il beneficio spetta solo quando l’impresa avvia una attività produttiva effettivamente nuova, e non una mera prosecuzione di attività preesistenti.
Per i gruppi e le operazioni straordinarie il punto è delicato: la qualificazione della “nuova iniziativa produttiva” incide sulla pianificazione fiscale delle perdite e va documentata con elementi concreti (organizzazione, mercato, beni strumentali). Lo Studio assiste nella verifica dei requisiti caso per caso.
Nota di sintesi a cura dello Studio Antolini, elaborata su fonti tributarie specializzate. Il testo non riproduce i contributi originali e non costituisce consulenza professionale.